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Dichiarazione di nascita

Servizio attivo

Ultima modifica 6 marzo 2024

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune, per la formazione dell'atto di nascita

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Descrizione

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e ha la funzione di iscrivere il neonato nel registro di stato civile e nell’anagrafe della popolazione residente.

Le persone neonate seguono la residenza della madre, se residente in un comune italiano.

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Copertura geografica

Atti di nascita di cittadini stranieri: comunicazioni ai consolati di origine

La trasmissione della notizia della nascita di un minore straniero alle rispettive autorità diplomatiche, non deve essere fatto in tutte le circostanze, ma solo nel caso in cui vi siano appositi trattati internazionali che li prevedano.

Gli Stati con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi in amtaria sono:

  • Argentina: gli atti di nascita di figli di cittadini argentini nati in Italia devono essere trasmessi, entro il bimestre successivo alla redazione, solo a seguito di esplicita richiesta dell'ufficio consolare o degli interessati. Altresì dovranno essere trasmesse le copie degli atti di nascita su cui, nel bimestre precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Roma del 9/12/1987);
  • Austria: si devono trasmette gli atti di nascita redatti nel corso del mese precedente oltre alle copie integrali degli atti di nascita su cui, sempre nel corso del mese precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Venna del 29/03/1990);
  • Cile: devono essere trasmessi gli atti di nascita entro sei mesi dalla loro redazione (Accordo di Santiago del 22/03/1892);
  • Costa Rica: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel mese precedente (Accordo di San Josè del 16 e 30 giugno 1933);
  • Egitto: devono essere trasmessi gli estratti di nascita alle autorità competenti entro sei mesi dalla loro registrazione (Convenzione di Roma del 2/04/1974);
  • Finlandia: entro il mese successivo alla loro redazione devono essere trasmessi gli atti di nascita dei cittadini finlandesi (Accordo di Helsinki del 21/08/1928);
  • Germania: trasmissione degli atti di nascita entro sei mesi dalla loro formazione (Scambio di note di Berlino del 31/05/1937);
  • Lussemburgo: si dovranno trasmettere copie degli atti di nascita redatti nel trimestre precedente (Dichiarazione di Lussemburgo del 29/06/1895);
  • Monaco: entro il trimestre successivo alla loro redazione, devono essere trasmessi gli estratti di nascita (Dichiarazione di Roma del 31/03/1901);
  • Perù: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel corso del semestre precedente (Accordo di Lima del 4/12/1889);
  • San Marino: deve essere trasmessa copia autentica degli atti di nascita ricevuti nel mese precedente, direttamente al competente ufficio di stato civile sanmarinese, e altrettanto dovrà essere fatto per gli atti di nascita sui quali, sempre nel mese precedente, siano state fatte delle annotazioni (Convenzione di Roma del 31/03/1939);
  • Spagna: deve essere fatta la trasmissione della copia integrale degli atti di nascita redatti, o di quelli sui quali sia stata eseguita un'annotazione, nel mese precedente (Accordo di Madrid del 10/10/1983);
  • Svezia: deve essere fatta la trasmissione degli atti di nascita ricevuti nel semestre precedente (Scambio di note di Roma del 14/09/1904);
  • Svizzera: devono essere comunicati gli atti di nascita redatti nel mese precedente o sui cui, sempre nel mese precedente, siano state effettuate un'annotazione. La comunicazione deve essere integrata con l'indicazione del luogo di origine in Svizzera dei genitori (Accordo di Berna del 16/11/1966);
  • Ungheria: deve essere trasmessa copia degli atti di nascita redatti nell'anno precedente e copia degli atti di nascita su cui, nello stesso periodo, siano state apportate delle annotazioni (Convenzione di Budapest del 26/05/1977).
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Come fare

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  •  da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro. (In assenza dei genitori, la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da altra persona che abbia comunque assistito al parto o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata)
  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro. (In assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico, autenticata da notaio, con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espersso il consenoo ad essere nominato/i;
  • da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).

 

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Cosa serve

Occorre presentare

  • attestazione di nascita, in originale, rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto;

  • documento di riconoscimento in corso di validità, in originale.

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Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del minore.

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Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dove è avvenuto l'evento.

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Casi particolari

Il nome del minore

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".

Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".

Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi, non può essere assegnato un cognome come nome e non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.

 
Attribuzione cognome al figlio

La Corte Costituzionale, con decisione n.131 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 01.06. 2022, ha stabilito che il cognome del figlio (nato nel matrimonio, fuori dal matrimonio, adottato) deve comporsi “con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.

In sostanza, i genitori di un nuovo nato possono decidere di attribuire:

  • Il solo cognome del padre;

  • Il solo cognome della madre;

  • Il cognome del padre e della madre;

  • Il cognome della madre e del padre.

La scelta va effettuata con dichiarazione scritta, firmata da entrambi i genitori, allegando le fotocopie dei loro documenti di identità.

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare, successivamente.

Codice fiscale

L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate.

La cittadinanza del neonato

E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore, ma solo quella dei genitori e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera . Saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge, verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica, per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del Codice Penale (occultamento di neonato).



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Contatti

Ufficio Stato Civile : 0522 993502
Ufficio Stato Civile : anagrafe@comune.baiso.re.it
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