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Accesso agli atti

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Ultima modifica 15 marzo 2024

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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A chi è rivolto

A chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

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Descrizione

Accesso civico semplice

L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd. “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

Accesso civico "generalizzato"

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, è possibile accedere a dati, documenti od informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Per tale finalità è possibile esercitare il diritto di accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.

Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.

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Come fare

  • Compilare la procedura online

OPPURE:

  • Inviare richiesta mediante Posta Elettronica Certificata alla casella info@cert.comune.baiso.re.it;
  • inviare una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Baiso, P.zza della Repubblica, n. 1 - 42031 Baiso (RE);
  • presentare richiesta direttamente all'Ufficio URP.
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Cosa serve

Compilare il modulo allegato

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Cosa si ottiene

Ottenere atti e documenti amministrativi

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Tempi e scadenze

Entro 30 giorni la Pubblica Amministrazione procede alla pubblicazione, se realmente omessa o parziale, sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente comunicando l'avvenuta pubblicazione e fornendo il collegamento ipertestuale.

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Casi particolari

Accesso "documentale"

E’ il diritto  di prendere visione e/o di estrarre copia di documenti amministrativi.

Accesso Informale
Si esercita personalmente tramite richiesta, anche verbale, ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti e sull'accessibilità dei documenti stessi; in tali casi, l'ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento e/o all'eventuale rilascio di copie.

Accesso Formale La richiesta di accesso agli atti formale può essere esercitato da coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento richiesto. Si esercita qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta informale e se sorgono dubbi sulla legittimità del richiedente, Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta, fax, mail od altro mezzo, dovrà essere allegata  con fotocopia di un documento di identità.

Come accedere
La richiesta di accesso agli atti formale, e depositata presso gli uffici tramite raccomandata, PECo direttamente dal soggetto interessato (in caso di delega deve essere allegato copia del documento d'identità del richiedente)

Termine di ricevimento richiesta
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. In assenza di risposta, alla scadenza dei 30 giorni , la richiesta si intende rifiutata.
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il dirigente responsabile è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad informare il richiedente. Nel caso di mancato riscontro, il responsabile dispone la chiusura e l'archiviazione del procedimento
In questo caso il termine del procedimento inizierà a decorrere dalla presentazione della nuova richiesta o dal completamento della precedente.

Contro interessati
Sono contro interessati coloro a cui può essere danneggiata la tutela dei diritti di riservatezza. Il dirigente in questo caso è tenuto a comunicare agli stessi, tramite raccomandata, l'avvenuta richiesta di accesso agli atti, allegandone copia. A tal fine, i contro interessati hanno 10 giorni di tempo, dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione, per presentare eventuali osservazioni.

Esclusione  dal diritto di accesso

  • nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (Es. bozze di regolamenti, delibere, ordinanze ecc, bozze di varianti al PRG, bozze di verbali);
  •  nei confronti dei documenti amministrativi relativi a misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;
  •  nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico attitudinale relativi a terzi;
  •  atti di polizia giudiziaria, atti ed informazione provenienti dall'autorità di pubblica sicurezza
  • per controllare l'operato della Pubblica Amministrazione.

Quanto costa?

Le copie conformi all'originale prevedono l'applicazione delle relative marche da bollo in conformità alla vigente normativa mentre mediante la sola visione è gratuito. 

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Canale digitale:

Canale fisico:

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:

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Costi

E' previsto il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali

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Vincoli

Esclusione dal diritto di accesso

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1 della L. n. 241 del 1990.

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Condizioni di servizio

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Contatti

Cristina Castellari : 0522 993511