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Matrimoni Civili e Unioni Civili
Il matrimonio civile è un atto pubblico volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile.
Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni di matrimonio.
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
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non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
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non devono essere interdetti per interdetti per infermità di mente ;
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non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
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la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
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non possono contrarre matrimonio tra loro:
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gli ascendenti (i nonni) e i discenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
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i fratelli e le sorelle;
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lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
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gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
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gli affini in linea collaterale in secondo grado;
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l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
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i figli adottivi della stessa persona;
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l'adottato e i figli dell'adottante;
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l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
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persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel Comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, o l'istanza per le unioni civili.
L’Ufficiale di Stato Civile celebrante, alla presenza di due testimoni.
Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’Ufficiale dello Stato Civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.
Luoghi in cui è ammessa la celebrazione
Nel Comune di Baiso è possibile celebrare il matrimonio o l’ unione civile nella Sala del Consiglio posta in Piazza della Repubblica n. 1, oppure nella Biblioteca Ca’ Toschi, posta in via Ca’ Toschi n. 8.
Matrimoni concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al Parroco o al Ninistro di culto che ne ha fatto richiesta.
Dopo la celebrazione del matrimonio il Parroco o il Ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato.
Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.